Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato  nel  sopra
indicato   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale,  sono
apportate le seguenti rettifiche:
    all'art. 40, comma 1, lettera a), dove e' scritto: " a) le parole
'entro quindici giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta
giorni'", si legga: " a) le parole 'quindici giorni' sono sostituite,
ogni volta, dalle seguenti: 'trenta giorni'";
    all'art.  60,  comma  1,  lettera  c),  dove  e'  scritto:  "  ..
all'articolo 129, comma 5 ..", si legga: " .. all'articolo 129, comma
2 ..";
    all'art.  65, comma 1, lettera c), dove e' scritto: " c) al comma
4  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  'del  luogo  di
residenza,'", si legga: " c) al comma 4 le parole : 'Trascorsi trenta
giorni ' sono sostituite dalle seguenti : 'Trascorso un mese ' e sono
aggiunte, in fine, le seguenti: 'del luogo di residenza.'";
   all'art.  67,  comma 1, lettera d), dove e' scritto: " d) al comma
4,   la   parola:   'trenta'   e'    sostituita    dalla    seguente:
'quarantacinque'.",  si  legga:  " d) al comma 4 le parole: 'comma 3'
sono sostituite dalle seguenti: 'comma 2' e la  parola:  'trenta'  e'
sostituita dalla seguente: 'quarantacinque'.";
    all'art.  85,  comma  1, e' aggiunta la seguente lettera: " c) al
comma 10 le parole 'dell'articolo  167,  comma  10'  sono  sostituite
dalle  seguenti: 'dell'articolo 167, comma 9'."; di conseguenza, alla
fine del testo della lettera b) dello stesso comma  1,  il  segno  di
interpunzione "punto" e' sostituito con il "punto e virgola";
    all'art.  89,  comma 1, lettera a), che ha sostituito l'art. 172,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  dove  e'
scritto:
   "1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie: ..
classificati  nell'art.  47,  comma  2,  muniti  dei  dispositivi  di
ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 3, ..", si legga:
   "1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie: ..
classificati  nell'art.  47,  comma  2,  muniti  dei  dispositivi  di
ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 2, ..";
    all'art.  120,  comma  1, dove e' scritto: "4. Il cancelliere del
giudice .. ne trasmette copia  autentica  al  prefetto  indicato  nel
comma  1.",  si legga: "4. Il cancelliere del giudice .. ne trasmette
copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.".